Statuto
Art 1 - Costituzione, donominazione e sede
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E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione Biblioteca del
Mulino.
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La Fondazione non ha scopo di lucro ed è costituita su iniziative dell'Associazione il Mulino e con il
concorso di Edifin s.r.l e della Società Editrice il Mulino S.p.A.
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La Fondazione, che svolge la propria attività in Italia, ed in particolare nella Regione
Emilia - Romagna, ha sede in Bologna, in Strada Maggiore n.37 ed ha durata illimitata
Art 2 - Scopi istituzionali
La Fondazione si prefigge di svolgere attività culturali, promuovendo l'informazione e la conoscenza sugli
aspetti sociali, economici e politici della società, con specifica attenzione alle dimensioni locale,
nazionale ed europea.
Per la realizzazione degli scopi istituzionali la Fondazione si propone di svolgere le seguenti attività:
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curare i servizi culturali e di informazione connessi alla conduzione e alla gestione dell'Emeroteca del
Mulino.
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promuovere la conoscenza e la fruizione del materiale dell'Emeroteca, e conservarne e valorizzarne il
patrimonio.
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sviluppare e organizzare attività formative nel settore della gestione dei servizi culturali.
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organizzare incontri, convegni, seminari sui temi dell'economia, della politica, della cultura e della
formazione.
Art 3 - Fondatori e soci
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Sono fondatori originari della Fondazione, l'Associazione il Mulino, l'Edifin s.r.l. e la Società
Editrice il Mulino S.p.A.
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Sono soci le persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità
giuridica, che, all'atto della costituzione della Fondazione o successivamente, concorrano alla
costituzione del patrimonio della Fondazione, o lo integrino una volta costituitasi la Fondazione,
con un apporto iniziale non inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila).
Tuttavia l'entità del predetto apporto può variare ove specifiche disposizioni di legge diversamente
dispongano, ovvero per delibera motivata del Consiglio.
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Compete al Consiglio, dopo la costituzione della Fondazione l'accettazione ovvero l'eventuale diniego
motivato delle proposte di adesione si nuovi soci, nonché la deliberazione di rivalutazione degli
importi la cui corresponsione è condizione per l'attribuzione della qualifica di soci.
Compete altresì al Consiglio la tenuta del libro dei fondatori e soci
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In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente
l'adesione piena alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con mezzi economici e materiali
al funzionamento e finanziamento della sua attività.
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Coloro che concorrono alla Fondazione non possono richiedere la restituzione delle erogazioni
effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.
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Perdono la qualità di soci i membri che non ottemperano agli impegni finanziari assunti.
Art 4 - Patrimonio
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Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dal danaro e dai conferimenti di beni e diritti
descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.
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Tale patrimonio potrà essere aumentato da:
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eredità, donazioni e legati;
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contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche;
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contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
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entrate derivanti da prestazioni di servizi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di
natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;
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erogazioni liberali;
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Non costituiscono incremento del patrimonio le somme versate dai fondatori e dai sostenitori a titolo di
concorso alle spese di gestione.
Art 5 - Organi della Fondazione
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1. Sono organi della Fondazione:
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il Consiglio;
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il Presidente;
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il Collegio dei Revisori;
Art 6 - Consiglio
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Il Consiglio è costituito da un minimo di 6 ad un massimo di 9 componenti, nominati secondo le seguenti modalità:
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2 componenti vengono nominati dall'Associazione Il Mulino;
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2 componenti vengono nominati dalla Società Editrice il Mulino S.p.A.;
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2 componenti vengono nominati dalla Edifin s.r.l.;
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gli altri componenti, fino ad un massimo di 3, possono venire cooptati dal Consiglio su
indicazione dei fondatori, nonché dei soggetti privati ed enti pubblici, italiani ed esteri,
che abbiano dimostrato di sostenere l'attività della Fondazione e di condividerne gli scopi.
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Tutti i componenti del Consiglio hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri
che ad essi competono e non rappresentano in nessun caso coloro che li hanno nominati né ad essi
rispondono.
Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento
della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della
Fondazione.
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I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono in carica.
Un mese prima della scadenza, coincidente con la data in cui si riunisce il Consiglio che approva il
bilancio del terzo esercizio decorrente da quello di nomina dei componenti del Consiglio stesso, il
Presidente inoltrerà agli enti o soggetti preposti alle nomine formale di richiesta di provvedere alle
nuove designazioni.
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Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio,
il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente
venuto meno.
Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a far parte.
Art 7 - Competenze e funzionamento del Consiglio
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Al consiglio competono le seguenti attribuzioni:
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attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nello Statuto e nell'atto costitutivo
della Fondazione;
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redigere il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni accompagnatorie;
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tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione;
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redigere e modificare gli eventuali regolamenti interni;
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deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e sui programmi prefissati;
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deliberare sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
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deliberare in merito alle eventuali domande di adesione alla Fondazione;
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assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle
convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
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esercitare ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia
attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo.
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Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, incluso il
Presidente. Il Consiglio si raduna di norma non meno di due volte all'anno.
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Alle riunioni del Consiglio possono partecipare anche persone esterne su invito del Presidente.
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Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i
consiglieri a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione ed in
casi di urgenza almeno un giorno prima a mezzo telegramma o fax.
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Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa
maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
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I componenti del Consiglio che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con
quelli della Fondazione devono astenersi dal partecipare alla riunione del Consiglio sugli argomenti
attinenti al conflitto di interessi.
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Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti
della delega e l'eventuale compenso. Il Consiglio può nominare anche un amministratore delegato e/o un
comitato esecutivo cui delegare, nei limiti stabiliti dalla legge, proprie attribuzioni.
Art 8 - Presidente
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Il Consiglio elegge al suo interno, a maggioranza, il Presidente della Fondazione. Il Presidente della
Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio, convoca e presiede il
Consiglio e cura che abbiano esecuzione gli atti da quest'ultimo deliberati.
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Il Consiglio elegge al suo interno un Vicepresidente.
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In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
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La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è
sufficiente a liberare terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa
eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.
Art 9 - Collegio dei Revisori
Il controllo amministrativo - contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un
Collegio di Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei Revisori
contabili; i tre membri effettivi sono nominati, uno ciascuno, dall'Associazione il Mulino (con funzione di
Presidente), da Edifin s.r.l e dalla Società Editrice il Mulino S.p.A.; i due membri supplenti sono
nominati, uno ciascuno, dalla Società Editrice il Mulino e dall'Associazione Il Mulino.
Tutti i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di
dimissioni o decadenza, i revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano
di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.
Il Collegio dei Revisori riferisce al Consiglio con apposita relazione annuale sul bilancio e sul
finanziamento della Fondazione. i Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio.
I revisori hanno diritto al rimborso delle spese e ad un eventuale compenso deliberato dal Consiglio.
Art 10 - Bilancio di esercizio
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L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
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Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio ed p composto dallo Stato Patrimoniale, dal
Conto Economico e dalla Nota Integrativa.
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Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio
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Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni del codice civile, ove applicabili, tenendo
conto delle peculiarità della Fondazione. Nel bilancio devono essere indicate eventuali eccezioni ai
principi richiamati dal codice civile.
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Il bilancio viene approvato dal Consiglio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
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Entro trenta giorni dall'approvazione il bilancio deve essere trasmesso all'Organo che ha emanato il
decreto di riconoscimento della personalità giuridica.
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La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo del
bilancio.
Art 11 - Bilancio preventivo
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Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo viene predisposto dal Consiglio entro il 30 novembre di
ogni anno.
Art 12 - Regolamenti interni
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Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni
necessarie all'esecuzione del presente Statuto la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti
interni, predisposti dal Consiglio.
Art 13 - Divieto di distrivuzione degli utili
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In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distrivuire gli
utili o avenzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
Art 14 - Modifiche di statuto
Le modifiche al presente statuto potranno essere deliberate dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi
dei componenti del Consiglio stesso.
Art 15 - Scioglimento
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In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguono i
medesimi scopi della Fondazione.
Art 16 - Disposizioni finali
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Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni
del codice civile e le leggi vigenti in materia.
F.to Gianni Ferraresi
Giovanni Evangelisti
Francesco Forchielli
DR. LUIGI MORUZZI - Notaio